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edilizia convenzionata
edilizia convenzionata

Per conoscere l'edilizia convenzionata

Si fa spesso confusione tra l’edilizia convenzionata e l’edilizia agevolata o sovvenzionata ed è questa la ragione per la quale è preferibile addentrarsi nel tema per avere la necessaria chiarezza.

Infatti, esistono delle sostanziali differenze tra questi due metodi che specificano quali obblighi sono tenuti a rispettare sia il costruttore che il compratore e quali sono i requisiti indispensabili per poter accedere all’acquisto di una casa in edilizia convenzionata.

La norma L.167/1962 è quella che regola le modalità di accordo tra il Comune ed un privato ed ebbe origine per stabilizzare e contenere i costi delle case onde rendere possibile il loro acquisto a delle specifiche fasce sociali.
In buona sostanza l’edilizia convenzionata si realizza con una convenzione tra privati (cooperative oppure imprese di costruzione) ed il Comune che, dopo aver individuato delle zone dedicate allo sviluppo urbanistico ed averle espropriate, le va ad assegnare – attraverso un bando di concorso - alle cooperative oppure alle imprese di costruzione. L’assegnatario, dopo aver rimborsato il Comune dei costi sostenuti per l’esproprio, può dare il via ai lavori.

Quali requisiti sono indispensabili per comprare un immobile e abitarlo

Per poter accedere all’acquisto di un immobile di edilizia convenzionata occorre avere questi obbligatori requisiti:

- non possedere altro appartamento all'interno del Comune di appartenenza;

- avere il domicilio lavorativo o la residenza nello stesso Comune dove si trova l’immobile;

- essere cittadino italiano;

- avere un reddito che, in tutta la famiglia, non oltrepassi i limiti stabiliti dalla legge 457/1978 (solo per i programmi finanziati).

Il compratore deve rispettare degli obblighi per abitare in una casa costruita in edilizia convenzionata:

- per 5 anni non potrà vendere ne affittare l’immobile se non ottenuto il nulla osta che il Comune concede solo in alcuni casi come: se il nucleo famigliare è obbligato a trasferirsi per lavoro o per pensionamento ad una distanza superiore ai 50 km dalla casa; per cause di salute di un componente del nucleo familiare; per l'inidoneità dell'alloggio; per sopraggiunte difficoltà economiche; a causa di una separazione tra coniugi; per necessità di dare o ricevere assistenza sanitaria ad un familiare; per necessità di riunire il nucleo familiare dopo un matrimonio.

- Passati 5 anni il proprietario può vendere o locare l’immobile senza chiedere alcuna autorizzazione al Comune.

Le differenze tra l’edilizia convenzionata e quella sovvenzionata e agevolata

Nel caso dell’edilizia sovvenzionata, sono gli Enti del territorio oppure lo Stato a farsi carico di ogni spesa relativa alle costruzioni e le case vengono assegnate alle famiglie in difficoltà che non potrebbero accedere al mercato immobiliare in altro modo. In questo caso, il canone di affitto sarà basato sulla certificazione ISEE e sul numero dei componenti della famiglia oltre che presenza di minori o di portatori di handicap. Le abitazioni possono essere sia di nuova edificazione sia più datate e vengono assegnate in base ad una graduatoria che ogni Comune stabilisce secondo opportune normative. L’edilizia agevolata, invece, vede lo Stato intervenire per la costruzione di alloggi da indirizzare come prima casa e per le quali mette a disposizione dei contributi a fondo perduto al fine di concedere un mutuo agevolato per via della parziale copertura di interessi che lo Stato si assume.


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